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Palumbo, sulla convocazione del consiglio comunale ecco le mie ragioni

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In riferimento a quanto successo in consiglio, ma principalmente antecedente allo stesso, sono stato intimato e diffidato da alcuni consiglieri a non tenere il consiglio comunale convocato in data 30 settembre 2019, per varie osservazioni fatte. Io nel ruolo di Presidente facente funzioni ho rispettato il ruolo istituzionale, attenendomi esclusivamente al regolamento, statuto comunale e soprattutto al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
-L’excursus dei fatti:
Le dimissioni del presidente Fusaro sono avvenute il 23 settembre 2019, ed io ne sono venuto ufficialmente a conoscenza il 24 settembre 2019 con una PEC del sindaco, in cui era stata richiesta la convocazione del consiglio comunale per come risultava dal verbale dei capigruppo del 16 settembre 2019.
Preso atto di questa situazione, ho fatto le mie valutazioni, confrontandomi anche con il segretario comunale e con la Prefettura nella persona della Dottoressa Pezone, ho ritenuto opportuno convocare un consiglio comunale, visto anche l’art. 16 dello statuto comunale, in seduta straordinaria. La straordinarietà è stata decisa per come è previsto, dall’art 16 sopra citato e anche dal nostro regolamento, art. 35bis e 36, a seguito dei fatti sopravvenuti, come l’elezione del presidente del consiglio, come la surroga dei due consiglieri Cavallotti e Bonacci per intervenuta incompatibilità, che doveva avvenire entro 10 giorni dalla nomina di assessore, con successiva convalida dei consiglieri Viteritti e Romano ed infine come la variazione al piano triennale 2019-2021 per finanziamenti richiesti.

Poi è stato anche sollevato, sia il problema che non ci fosse il numero legale ed anche sulla votazione dei surrogati, ecco le rassicurazioni:
Sul numero legale, su 17 consiglieri assegnati, ne risultavano in carica, al momento dell’apertura della seduta 15 su 17 ed erano presenti 12 consiglieri (c’era anche la Vigliaturo) e dopo l’uscita della Vigliaturo 11 quindi non vedo il problema del numero legale.
Sulla votazione dei surrogati nel caso nostro è applicabile l’articolo 64 del Tuoel che disciplina un’ipotesi di surroga speciale rispetto a quella ordinaria prevista dall’articolo 38. Tale specialità di surroga secondo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno (circolare n. 6 del 31 dicembre 1996) va letta nel senso che il legislatore, anche al fine di evitare possibili paralisi dell’organo assembleare, così come ha ricollegato “ope legis”, senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, ha previsto analogo “automatismo” per il subentro del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all’ordinario procedimento di surroga che non a caso viene specificatamente disciplinato dall’art. 38 e che prevede le dimissioni dalla carica di consigliere. Tale lettura fornita dal Ministero consente ai consiglieri subentranti di partecipare alla convalida della propria nomina, come gli altri consiglieri (alla prima seduta) hanno partecipato alla propria, assicurando così costantemente l’integrale composizione dell’organo assembleare. Tale interpretazione ministeriale è stata confermata anche dal Consiglio di Stato, su richiesta di parere dello stesso Ministero, con Adunanza della Sezione Prima, 13 luglio 2005, parere n. 2755.

Infine voglio ribadire la mia posizione all’interno dell’assise comunale, che non è assolutamente cambiata dal momento dell’insediamento, ed è quella di consigliere di minoranza, sempre pronto ad esercitare un’opposizione attenta e costruttiva, pronto a fare battaglie politiche per argomenti che interessano la collettività, perché oggi più che mai Acri ha bisogno di concretezza e non di distruzione e strumentalizzazioni.

Salvatore Palumbo


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